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La fondazione è costituita da un patrimonio reso autonomo e destinato ad un determinato scopo ed è dotata di una propria personalità giuridica. Il consiglio di fondazione deve amministrare ed impiegare questo patrimonio in conformità allo scopo. La fondazione del Liechtenstein è adatta in particolare a regolamentare la successione e ad assicurare il mantenimento di una famiglia (fondazione di famiglia).

La fondazione del Liechtenstein non richiede l’iscrizione nel registro delle imprese (fondazione registrata). Può sorgere in maniera valida anche mediante deposito dell’atto di fondazione qualora siano determinati o determinabili i beneficiari (fondazione depositata).

  • Persona giuridica
  • Capitale sociale: minimo CHF 30 000.–
  • Nessun obbligo di pubblicità

Organizzazione:
Il consiglio di fondazione è di norma l’unico organo della fondazione. Al fondatore spettano soltanto i diritti riservati.